Il creditore di un soggetto che non paga i propri debiti ha dalla sua parte uno strumento davvero valido come il pignoramento per poter rientrare in possesso della somma che gli spetta.
Come vedremo sono molti gli episodi che possono portare al pignoramento, senza inoltre considerare che ci sono diverse tipologie di questa pratica, tutte comunque volte a soddisfare un creditore che non ha visto un debitore pagare il suo debito.
Questo non vuol dire che il debitore non goda di una forma di tutela da parte della legge; ma vediamo come si arriva al pignoramento, quali beni possono esserne soggetti e quali tipologie di pignoramento esistono.
In primo luogo occorre specificare che la legge non permette a tutti i soggetti di agire con il pignoramento, ma solo determinati creditori possono inoltrare richiesta di pignoramento nei confronti del soggetto debitore. Tra coloro che possono avanzare richiesta di pignoramento, si troveranno tutti coloro che hanno in mano una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo che non è stato opposto entro 40 giorni, una cambiale o un assegno protestati.
Il debitore che non si è opposto alla formazione del titolo esecutivo nei tempi concessi dalla legge non può più opporre contestazioni contro il pignoramento a meno che non si tratti di titoli esecutivi stragiudiziali, come assegni e cambiali.
Prima di procedere alla richiesta di pignoramento occorre che ci sia la certezza del debito, dando così al presunto debitore la possibilità di contestare la richiesta di pagamento inoltratagli.
Procedura
Quindi occorre innanzitutto impiantare una causa in tribunale, in modo che sia un giudice a dire al soggetto di procedere collaborando spontaneamente e provvedendo in tempi brevi all’adempimento del debito. L’ordine del giudice di pagare altro non è se non il titolo esecutivo, quindi un documento in cui viene certificata la posizione del creditore ed intimato al debitore di versare la somma.
Per ottenere ciò sono due le strade percorribili:
- causa ordinaria: in cui occorrerà aspettare la sentenza di primo grado;
- decreto ingiuntivo: che può essere richiesto nel caso in cui si sia in possesso di un documento che attesti il debito, in questo caso il giudice emetterà in modo diretto un ordine di pagamento, che verrà notificato al debitore, il quale entro 40 giorni potrà opporsi. Solo trascorso tale tempo l’ordine diviene efficace.
Da ciò si evince che non può essere valido un pignoramento senza un titolo esecutivo , non sono sufficienti fatture in mano al creditore che non ha chiesto al giudice di rendere valido il pignoramento.
Ma ancora prima di questo, per una maggiore tutela del debitore il creditore dovrà provvedere a fargli pervenire un atto di precetto, quindi una lettera da parte dell’avvocato in cui si chiede al debitore entro 10 giorni di estinguere il debito.
N.B. Differente è il discorso per gli assegni e le cambiali i quali sono titoli esecutivi stragiudiziali, cioè dei documenti che fungono da certificazione certa ed esatta del credito. In questo caso il creditore può agire in modo diretto con il pignoramento dei beni, abbreviando molto l’iter. Anche in questo caso è impossibile prescindere dall’atto di precetto.
Tipologie di pignoramento
Il pignoramento può essere esteso a tutti i beni del debitore, ma a seconda della tipologia cambierà la procedura da seguire:
- mobiliari (oggetti di valore, mobili, auto, ecc)
- presso terzi;
- immobiliare (casa, garage, cantina, terreno ecc)
Ma vediamo nello specifico come funzionano queste tre tipologie.
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Pignoramento beni mobiliari
Questa tipologia di pignoramento ha ad oggetto tutti i beni mobili in possesso del debitore. Si inizia inviando l’ufficiale giudiziario presso il domicilio o residenza del debitore, entro 90 giorni dalla notifica del precetto. Il pignoramento in questo caso può avere ad oggetto: l’arredo, i soldi, i gioielli, i quadri.
Non è possibile invece pignorare:
- cose sacre o utilizzate per esercitare il culto;
- fede nuziale;
- biancheria o mobili in cui sono contenuti;
- letti;
- tavolo e sedie da pranzo;
- frigoriferi;
- stufe;
- lavatrici;
- utensili;
- commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- armi;
- decorazioni al valore;
- animali.
Sono invece pignorabili di 1/5 i beni indispensabili all’esercizio della professione, per quel che concerne l’automobile il pignoramento avviene per via telematica.
Pignoramento beni presso terzi
Il pignoramento di beni presso terzi può avere ad oggetto crediti o altri beni del debitore in possesso di altre persone, come avviene ad esempio per lo stipendio, che però può essere bloccato da pignoramento solo per 1/5 del suo valore netto. Stesso discorso per la pensione.
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Pignoramento beni immobiliari
Ricadono nella disciplina del pignoramento dei beni immobiliari: case, terreni e altri immobili. In questo caso però si parla di una procedura molto costosa e lunga.
Per quel che concerne i debiti fiscali esiste il divieto di pignoramento della prima casa che deve però:
- non essere di lusso;
- essere residenza del debitore;
- unica abitazione di sua proprietà .
Nel caso in cui il debitore abbia diverse proprietà immobili saranno tutte pignorabili a condizione che il debito contratto con l’Agenzia Entrate Riscossione sia superiore a 120 mila euro.
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Conseguenze del pignoramento
Lo scopo con cui è nato il pignoramento è quello di consentire ai soggetti che ne hanno diritto di recuperare i soldi da un debitore, aggredendo ogni forma del suo patrimonio.
I beni che vengono pignorati non sono più in possesso del debitore, ma ciò non vuol dire che ne perde la propria in quanto questi dovranno essere venduti per soddisfare le richieste del creditore. Nel caso in cui i beni non vengano venduti tornano in possesso del debitore e il creditore resta insoddisfatto.
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In caso di debitore nullatenente
Se il creditore non trova beni da pignorare non può attuare il pignoramento in nessuna misura, non può quindi recuperare i propri soldi. Potrebbe tentare in futuro, nel caso in cui il debitore entri in possesso di beni redditizi, ma questo dovrebbe accadere nel massimo di 10 anni, periodo dopo il quale i debiti vanno in prescrizione.
Prima della scadenza dei 10 anni dovrà quindi inviare un sollecito di pagamento con raccomandata o Pec in modo da interrompere la prescrizione e farla decorrere nuovamente da capo. Se il debitore dovesse morire, il creditore potrebbe avviare il pignoramento nei confronti dei suoi eredi, a condizione che questi non abbiano rifiutato l’eredità .
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