Il problema dell’abusivismo edilizio è una questione sempre aperta nel panorama dell’architettura italiana. Un immobile abusivo costituisce una irregolarità e può essere sottoposto a condono o sanatoria, come è accaduto per legge negli scorsi anni. Tuttavia esistono edifici che non è possibile regolarizzare perché realizzati in aree non edificabili perché a rischio, perché sottoposte a tutela o per vari motivi. In questi casi di abusi edilizi è opportuno intervenire con la demolizione.
Il Decreto legge del 23 giugno 2020, ha ottenuto il voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati e in questo articolo, abbiamo evidenziato alcune delle modifiche presentate. Si tratta di alcune semplificazioni apportate al Testo Unico Edilizia, in questo caso specificamente riguardanti le novità in cui l’articolo 10 sostituisce l’articolo 41 sulle demolizioni abusive segnando un cambio nella lotta contro l’abusivismo edilizio.
Infatti con le nuove modifiche si rendono più rapidi i tempi di esecuzione rispetto a quanto avviene ora e si affida la responsabilità ai prefetti per la demolizione degli edifici e la salvaguardia del territorio. In altre parole, se il Comune non provvederà all’abbattimento dell’opera abusiva entro i tassativi 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, la pratica passerà alla Prefettura.

I prefetti potranno avvalersi delle competenze del genio militare. Inoltre, fino ad ora l’elenco delle opere abusive e non soggette a sanatoria, veniva aggiornato annualmente, mentre ora sarà l’intervento del prefetto, quindi trascorsi i 5 mesi stabiliti, a dare il via alla pratica demolitoria.
Da qualche giorno, il 21 settembre scorso per l’esattezza, è iniziata la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, delle istanze di contributo a carico del Fondo demolizioni delle opere abusive, voluto dalla Direzione Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, informa che il periodo per la presentazione delle domande termina alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020, “limite entro il quale devono essere compilate nella piattaforma e completate con la firma digitale e l’invio all’apposito indirizzo pec, pena esclusione”.
Le novità sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto, DM 23 giugno 2020 e riguarda i fondi sbloccati per la demolizione di edifici abusivi. Nel provvedimento si fa chiarezza sui criteri e sulle modalità per accedere ai contributi. I fondi sono previsti dalla legge di bilancio del 2018 e consta in 10 milioni di euro destinati ai Comuni. Vediamo nel dettaglio.
Quali sono gli abusi edilizi che si possono demolire
I fondi verranno usati in maniera prioritaria per abusi commessi da edifici con volumetrie pari o superiori a 450 m³ e per edifici realizzate in assenza o parziale assenza del permesso di costruzione, inoltre per quelle opere per cui è previsto un provvedimento di demolizione.
Gli edifici che potranno essere demoliti sono siti nelle seguenti aree:
- demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
- a rischio idrogeologico;
- sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D;
- sottoposte a tutela;
- sottoposte a tutela delle aree naturali protette, appartenenti alla Rete natura 2000.
Il contributo proposto copre il 50% delle spese di demolizione e rimozione degli immobili abusivi comprendendo anche le spese tecniche e amministrative. Inoltre sono comprese anche le spese per la rimozione e smaltimento delle macerie. Il costo restante per la demolizione degli edifici, sarà a carico del bilancio comunale.
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Modalità di presentazione delle domande di controllo
Le domande devono essere complete dei dati richiesti e anche delle coperture finanziare del restante 50% a carico dei comuni. Possono pervenire sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è possibile avere informazioni contattando tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 il numero 0644126248 o scrivere alla mail: fondodemolizioni.dgca@mit.gov.it.
Entro tre mesi, dalla presentazione della domanda, sarà pubblicato l’elenco degli ammessi ai lavori tramite un decreto ministeriale. Ogni comune può inviare una sola domanda per ottenere il finanziamento. Sarà data priorità alle opere indicate dai comuni con maggiore volumetria, secondo quanto indicato nel Decreto.
Se le domande saranno maggiori rispetto alle risorse messe in campo si procederà nella scelta considerando quanto segue: ad uguale volumetria sarà data priorità all’ordine cronologico di consegna delle domande. La tempistica della consegna delle domande diventa, quindi, fondamentale.
Monitoraggio dei lavori sugli abusi e controlli a campione
I Comuni, con cadenza trimestrale, dovranno comunicare la situazione dei lavori facendo riferimento alla Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnalando illeciti accertati e provvedimenti emessi per il corretto svolgimento dei lavori.

Inoltre dal ricevimento dei fondi, i Comuni hanno a disposizione un anno di tempo per avviare i lavori stipulando un contratto con l’impresa per la demolizione, mentre sono previsti 24 mesi per il completamento dei lavori. Inoltre sono previsti dei monitoraggi a campione sullo stato dei lavori svolti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che collabora con il Ministero dell’ambiente, Il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.