Hai dimenticato di allegare l’attestato di prestazione energetica (Ape) dell’edificio al contratto di compravendita o di locazione? Ebbene, anche se hai pagato le sanzioni dovute per legge, sei comunque obbligato a presentare la dichiarazione o la copia dell’APE attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
Il pagamento delle sanzioni per la mancata presenza dell’Attestato di prestazione energetica (Ape) dell’edificio non esclude l’ulteriore obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’Attestato di prestazione energetica (APE) entro quarantacinque giorni.
Quindi prendi nota: consegna ape entro 45 giorni dalla sanzione!
Questa la novità prevista dallo schema di decreto legislativo, recante l’attuazione della direttiva Ue 2018/844 del Parlamento europeo, che modifica le precedenti direttive n. 2010/31/Ue, in tema di prestazione energetica nell’edilizia, e n. 2012/27/Ue, sull’efficienza energetica.
Da quando è diventato obbligatorio?
L’Attestato di prestazioni energetiche (Ape) è un documento indicante le caratteristiche energetiche di interi edifici o di singole unità immobiliari.
E’ obbligatorio, a partire dal 2013, ai sensi dell’art. 6 del dlgs 192/2005 che disciplinava l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
Facile, Veloce, Online
Facile, Veloce, Online
In quali casi è obbligatorio
Il proprietario di un immobile, è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. L’obbligo scatta nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di interi edifici o singole unità immobiliari. Sull’argomento abbiamo scritto diversi approfondimenti che meritano di essere letti per evitare di commettere errori e dover pagare multe salate, leggi l’articolo dedicato “APE quando serve e perchè“.
A quale punto della trattativa l’APE è obbligatorio?
In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario già dalle prime fasi della trattativa. Le linee guida nazionali, relative a tale attestazione della prestazione energetica, sono contenute nel dm 26/06/2015 del ministero dello sviluppo economico.
Perché la consegna Ape entro 45 giorni?
Il pagamento delle sanzioni per le violazioni di omessa dichiarazione e di allegazione non esenta le parti dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’Attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
Si confermano, inoltre, le sanzioni che, in caso di omessa dichiarazione o allegazione, che sono dovute in solido e in parti uguali dalle controparti, nella misura da euro 3 mila a euro 18 mila ovvero da euro mille a euro 4 mila per i contratti di locazione di singole unità immobiliari; in tale ultimo caso, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la stessa deve essere ridotta alla metà.
scarica gratis un esempio di APE
L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, procede, grazie alla registrazione dei contratti nel sistema informativo, all’individuazione delle informazioni rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio. In base alla legge 689/1981 le trasmette poi, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l’accertamento e la contestazione della violazione.
Le sanzioni previste se non depositi l’Ape entro 45 giorni
Per effetto delle modifiche apportate dal comma 7, dell’art. 1, del dl 145/2013 all’art. 6 richiamato, in caso di mancata allegazione dell’attestazione agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale, ma si rende applicabile una sanzione amministrativa.
Il comma 3, dell’art. 6 del dlgs 192/2005 è stato, quindi, modificato. Ha confermato l’obbligo di inserimento, nei contratto di compravendita a titolo oneroso e alle locazioni di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione (con esclusione degli atti a titolo gratuito e i comodati) di una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato della prestazione energetica degli edifici e l’obbligo di allegazione di una copia al contratto.
Facile, Veloce, Online
Facile, Veloce, Online
A breve pubblicheremo la guida gratuita con i consigli per ottenere le nuove agevolazioni sulla casa,
Registrati
per non perdere nemmeno un post e ottenere contenuti esclusivi direttamente nella tua mail.