APE , Attestato di Prestazione Energetica, è un documento che analizza la prestazione di un edificio. I casi necessari sono diversi e spesso incompresi a causa della mole normativa che riguarda questo argomento negli ultimi anni.
Esso è stato introdotto con il D.Lgs. 192/2005 sia con l’obiettivo di controllare la prestazione degli edifici, sia come documento per dare info al proprietario, acquirente e locatario circa il consumo di energia globale ed il grado di efficienza energetica del proprio edificio.
Infatti l’APE, oltre a fornire all’utente delle indicazioni per migliorare la resa energetica, con proposte sugli interventi migliorativi, consente ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi e quindi di poter scegliere l’immobile con una resa migliore.
I casi in cui viene richiesto l’APE
Vediamo ora in sintesi quali sono i casi in cui viene richiesto l’APE:
1) Compravendite a titolo oneroso;
2) Donazioni a titolo gratuito;
3) Locazioni;
4) Edifici nuovi o con modifiche che coinvolgono oltre il 25% delle superfici;
5) Edifici aperti al pubblico;
6) Interventi per riqualificare gli impianti climatici e di produzione di a.c.s. che prevedano montaggi di sistemi più efficienti
Compravendite a titolo oneroso
Nei contratti di compravendita, più in generali negli atti di trasferimento a titolo oneroso, è imposto al venditore di redigere l’APE a sua cura e spese.
Infatti nell’atto notarile viene inserita una apposita clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto tutte le info e i documenti circa la resa della casa.
In generale si può affermare che l’obbligo di dotazione e consegna di tale documento nasca all’inizio della stipula di una trattativa e in ogni caso nell’istante in cui si vuole mettere in vendita il proprio immobile.
Nel caso di mancata APE per edifici in vendita, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a € 3 mila e non superiore ad € 18 mila. Con le ultime forme di legge non è più prevista la nullità dell’atto.
Donazioni a titolo gratuito
Della stessa disciplina delle compravendite a titolo oneroso sono gli immobili che vengono donati a titolo gratuito. Anche in questi casi è obbligatorio produrre e allegare l’APE negli atti di donazione a titolo gratuito.
Locazioni immobiliari
Il D.L. 63/2013, che ha modificato il D. Lgs. 192/2005, ha modificato le norme in caso di affitto, rendendo obbligatorio l’APE anche nel contratto di locazione.
L’obbligo dell’APE, peraltro, nasce prima della stipula del contratto di locazione. Infatti: l’art. 6, c. 8, D.lgs. 192/2005 dispone che
“nel caso di offerta di vendita o affitto, gli annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”.
Quindi non si può attendere il momento della stipula del contratto di locazione per dotare l’immobile dell’APE; il proprietario è, infatti, tenuto a dotare di APE l’immobile nel momento stesso in cui decide di affittarlo.
Il proprietario che non allega l’APE ai contratti di affitto è punito con una sanzione non inferiore a 3 mila e non superiore a 18 mila €. Unico caso in cui non è obbligatorio farlo è nei contratti di affitto non registrati (cioè i contratti di 30 giorni complessivi annuali).
Nuove costruzioni e ristrutturazioni
In questo caso si intendono tutti gli edifici o parti di edifici che dopo averli realizzati necessitano di certificato di agibilità. Il rilascio di quest’ultimo è legato alla consegna dell’APE presso l’ufficio tecnico comunale competente.
Le direttive Europee impongono agli edifici di nuova costruzione di ridurre i consumi ed i fabbisogni di energia con l’installazione di impianti sempre più validi e con fonti di energia pulita.
E’ importante sapere che l’APE deve essere redatto da un tecnico abilitato ed esterno alla fase di direzione dei lavori, al fine che questo possa essere esterno al calcolo e nel giudizio della classe energetica.
Se in questo caso c’è una mancata APE, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione non inferiore a 3 mila e non superiore a 18 mila €.
Edifici aperti al pubblico
Nel caso di edifici utilizzati da una azienda pubblica di superficie sopra i 250 mq e con impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria, è dovere del responsabile della gestione, di redigere l’attestato.
Qualora la superficie di tali edifici sia superiore a 500 mq bisogna appendere tale attestato all’ingresso del locale per renderlo visibile al pubblico.
Interventi per aggiornare gli impianti termici
A parte gli edifici appena costruiti, ad oggi le case presentano degli impianti tipici degli anni ’80-90. Nell’ultimo periodo, quindi grazie alle nuove scoperte e al bisogno di rendere più efficiente l’energia, sono nati sistemi di impianti innovativi che coniugano un ottimo confort domestico con un sensibile risparmio economico.
Ecco alcuni esempi:
– installazione di pannelli solari abbinati ad accumuli termici;
– caldaie a condensazione;
– pompe di calore inverter;
– pannelli radianti;
– schermature solari;
– acquisto e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento.
Ad ogni modifica di tali sistemi, il proprietario è tenuto a redigere l’APE al fine di arrivare ad una giusta classe energetica del proprio immobile. In virtù di migliorare il rendimento di generazione ed emissione del sistema edificio/impianto.
A chi rivolgersi per la redazione dell’APE
E’ importante ricordare che l’APE deve essere redatta solo da tecnici abilitati e iscritti ai propri Ordini, in generale sono gli ingegneri, architetti o geometri. Il documento, registrato al Catasto Regionale di competenza, deve essere firmato, timbrato in originale e consegnato in duplice copia al padrone di casa.
La mia professione di ingegnere a Teramo mi ha portato in diversi anni di attività a redigere certificati di APE sia nella regione Marche che in Abruzzo, quindi ho appreso la prassi per depositare l’APE agli uffici regionali.
Vi spiego l’iter burocratico che deve seguire l’APE nelle due regioni in cui svolgo la mia professione, ossia l’Abruzzo e le Marche.
L’APE nella regione Abruzzo
In caso di redazione APE in Abruzzo, secondo il D.G.R. n. 567/2013, tutti gli attestati vanno trasmessi con il Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli edifici realizzato in collaborazione con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie) al seguente link.
Se intendi contattare direttamente gli uffici regionali preposti alla regione Abruzzo, ti fornisco l’elenco dei contatti.
Contatti regione Abruzzo
-Centralino 08533003
-Alessia del Pizzo – 06 3048 7815
-Barbara Accorona – 06 3048 7814
-Nicola Labia – 06 3048 3606
-Paolo Ponzi – 06 3048 7817
L’APE nella regione Marche
Nel sito ufficiale del Catasto Energetico delle Marche viene scritto: “L’ APE può essere rilasciato solo da tecnici che posseggono i requisiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75. La nuova normativa prevede la consegna dell’APE al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione del certificato alla Regione; i dati acquisiti, tramite portale web, saranno poi trasmessi a una banca dati nazionale, la SIAPE.”
Per la Regione Marche le norme da seguire sono sul modello di APE che deve essere quello generato dal sistema e con il logo ufficiale della regione. La data di trasmissione dell’APE deve coincidere con la data di trasmissione finale dell’APE stesso, e la validità deve essere calcolata facendo riferimento alla data finale.
Contatti Marche
-Rossano Basili – 071 327 73
-Simonetta Taddei – 071 806 3920