Descrizione
La pratica ENEA per ottenere le detrazioni fiscali
Con la pratica ENEA ottieni le agevolazioni fiscali fino all’85% della spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione.
In altre parole su una spesa di 1000 € ottieni l’agevolazione di 850 €. Accedono alle agevolazioni tutti i lavori effettuati in casa, in particolare quelli diretti ad ottenere un risparmio energetico come ad esempio quelli che vengono elencati più avanti.
Cosa è l’ENEA
L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo energetico sostenibile, è l’ente che ha incarico di accogliere le domande di accesso alle agevolazioni fiscali, BONUS CASA, BONUS ENERGETICO e BONUS MOBILI.
Per info e dettagli puoi contattarci allo 02 006 18 333 via chat oppure invia una e-mail a info@pratichecasa.it
Quali agevolazioni si ottengono con la pratica Enea?
- 50% sulla spesa per la ristrutturazione edilizia semplice, ossia, manutenzione straordinaria;
- 65% sulla spesa per il miglioramento energetico, come ad esempio: installazione di pompe di calore, scaldacqua a PDC, collettori solari, generatori ibridi, micro generatori, coibentazione, sistemi di gestione automatizzata;
- 85% sulla spesa per i lavori di ristrutturazione nei condomini, miglioramento termico, riduzione del rischio sismico.
Quali sono le scadenze per presentare la pratica?
La pratica ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dalla data d fine lavori. I termini per l’invio dei documenti decorrono dal giorno del “collaudo” finale dei lavori. Il collaudo può essere eseguito anche dalla stessa ditta che ha svolto i lavori, in questo caso, la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti ha valore come verbale di collaudo.
Quali sono i metodi di pagamento accettati sul sito PraticheCasa.it
Puoi utilizzare diversi i metodi per pagare ed acquistare sul nostro sito:
– VISA
– MASTERCARD
– AMERICAN EXPRESS
– PAYPAL*
– MAESTRO
– BONIFICO
*con PAYPAL puoi pagare in 3 rate senza interessi
Quale documentazione devo consegnare a pratichecasa.it?
Puoi inviare i documenti via email a info@pratichecasa.it, verranno subito presi in carico dai nostri tecnici:
- dati anagrafici del titolare ————————> dove si trovano ? Nel documento di identità!
- dati dell’immobile ———————————> dove si trovano ? Nella visura catastale!
- copia fatture e dichiarazioni conformità ——> come averli ? Devi richiederli all’impresa o ai fornitori (negozio, installatore…)
- schede tecniche impianti e/o infissi sostituiti
Se vuoi saperne di più consulta le guide gratuite:
Domande frequenti
La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all’ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
All’ENEA non va inviata una domanda bensì vanno trasmessi i dati dell’intervento attraverso l’apposito sito WEB. La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).
Per accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?
Nel caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest’ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007, per accedere a questi incentivi, occorre redigere l’A.P.E. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M. 6.06.15 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”). Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili.
E’ agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
La normativa a supporto delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come “chiusure apribili e assimilabili”, imponendo il rispetto dei valori indicati nell’allegato B del D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010. Quindi la sostituzione delle porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento. Occorre però verificare se la destinazione d’uso urbanistica sia conforme all’uso che viene fatto del locale, nel senso che la presenza del riscaldamento e forse di altri servizi non
comporti una violazione al regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico. Con la conseguenza che non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica.
Sono un amministratore di condominio. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti autonomo e centralizzato.
Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio:
– se l’impianto termico è centralizzato pratichecasa.it trasmette una sola pratica con i dati dell’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
– se gli impianti sono autonomi si trasmette una sola pratica, calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio, facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità immobiliari, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.
b) sul singolo appartamento:
– si trasmette una pratica per ogni singolo appartamento facendo riferimento per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato o all’impianto autonomo secondo il caso pertinente;
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA:
-se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre una sola pratica riferita all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche
dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
– se gli impianti sono autonomi, occorre trasmettere una pratica per singolo appartamento.
3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344:
a) se l’impianto termico è CENTRALIZZATO occorre trasmettere una sola pratica per l’intero edificio;
b) se gli impianti sono AUTONOMI si trasmette una sola pratica calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.
In entrambi i casi il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per l’intero edificio deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i
Nel mio immobile ho realizzato alcuni interventi di riqualificazione energetica. L’impresa che ha eseguito le opere mi ha rilasciato una dichiarazione che attesta la fine dei lavori. Per usufruire degli incentivi, so che devo trasmettere ad ENEA la mia richiesta di detrazione entro 90 giorni dal termine dei lavori, ossia dalla data della dichiarazione stessa. Ma non ho terminato di pagare tutte le spese: ho cioè pagato un acconto e pagherò il saldo tra alcuni mesi. Nella mia richiesta all’ENEA devo riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi?
Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE n.244/E del 11/09/2007, “a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti…”, il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi o dal certificato di fine dei lavori se richiesto. Ciò premesso, si ritiene che nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Qualora però, ad una successiva verifica, l’importo finale dei lavori non corrisponda all’importo riportato nella documentazione trasmessa, si ricorda che essa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di fine dei lavori. Per quanto riguarda il recupero delle spese sostenute, vige il criterio di cassa, e quindi quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo.
Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata?
Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39/E del 2010 e 4/E del2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n.39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere
costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (si dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.
Rosa Vernillo –
Sono stata richiamata da un operatore gentile e cordiale grazie mille per il vs servizio.
francesco.g –
Ho acquistato da poco, un fabbricato a Legnago e desidero aprire una CILA per effettuare dei lavori interni e usufruire del bonus fiscale, non sapendo come procedere mi sono rivolto a pratichecasa.it. Ho ottenuto risposte concrete e tempestive, sono dei professionisti seri. Giudizio molto positivo!