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Agevolati gli interventi nei centri storici e nelle zone B di completamento.
Con il bonus facciate 90% sono ammessi alle agevolazioni, i lavori di manutenzioni ordinaria e quelli di pulitura e tinteggiatura esterna. Tra pochi giorni diventerà operativo il bonus facciate, la nuova detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. L’agevolazione durerà un anno e si affiancherà alle altre detrazioni già presenti per riqualificare il patrimonio edilizio. In qualche caso è possibile richiedere più agevolazioni.
Prima di avviare i lavori è obbligatorio possedere le autorizzazioni che abitualmente vengono richieste per i normali lavori di ristrutturazione. Normalmente i lavori di rifacimento prospetto si possono iniziare con la semplice CIL Comunicazione Inizio Lavori con un costo veramente contenuto.
In altri casi invece, quando i lavori interessano parti comuni è necessaria la CILA.
Bonus Facciate 90% nelle zone A e B
Zona A (centro storico)
Le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) avranno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%. Non è previsto un limite di spesa.
Saranno ammessi al bonus facciate gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. E’ possibile richiedere le agevolazioni anche per tipologie di lavori più semplici. Sono quindi ammessi lavori di pulitura e tinteggiatura esterna.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
La zona A comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.
Zona B (totalmente o parzialmente edificate)
Sono ammessi interventi di recupero edilizio di edifici ubicati nelle zone B.
Per intenderci la zona B corrisponde con quella parte di territorio totalmente o parzialmente edificate, quindi diversa dalle zone di tipo A (le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè come 1/8). I lavori ammissibili e l’ammontare delle detrazioni è uguale a quello delle zone A.
Bonus facciate 90% e efficienza energetica
Negli interventi più importanti, che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, alla fine dei lavori l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture che compongono l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.
In questi casi, i lavori saranno soggetti ai controlli dell’Enea che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi.
Con questa nuova impostazione, il bonus facciate potrebbe sovrapporsi all’eco bonus per gli interventi sull’involucro. Per i lavori che riguardano le strutture opache verticali, l’eco bonus prevede una detrazione del 65%, con tetto di spesa di 60 mila euro. Per gli interventi negli edifici che si trovano nelle zone A e B si può optare tra eco bonus e bonus facciate. Quest’ultimo, con aliquota al 90% e nessun tetto di spesa, quindi più vantaggioso.
Questi dubbi dovranno essere risolti con l’emanazione dei decreti attuativi o con i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate spesso emana sui bonus fiscali.
A breve pubblicheremo la guida gratuita con le regole da seguire per ottenere le nuove agevolazioni,
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