Per chi ha intenzione di rinnovare casa o ha necessità di un intervento sempre rimandato, ecco arrivato l’incentivo Ecobonus 110 che ha proprio lo scopo di rendere più efficienti le nostre abitazioni e contribuire a ridurre l’inquinamento globale, problema molto sentito e che investe l’intera popolazione. E’ chiamato anche Superbonus 110%, ufficialmente è il D.L. n. 34/2020 del Decreto Rilancio, che è stato convertito in legge il 17 luglio 2020, da allora le domande dominanti sono come funziona, chi potrà beneficiarne e come fare per ottenerlo? Ne avevamo già parlato nell’articolo che trattava le dinamiche di funzionamento del sistema superbonus 110 e ora vediamo di fare luce sulla questione…
Innanzitutto esistono due modalità per accedere all’Ecobonus 110%. La prima, citata nell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede una detrazione del 110% che potrà essere recuperata nella dichiarazione dei redditi nei successivi 5 anni. Oppure, e qui la novità che ha più entusiasmato, la possibilità di usufruire di uno sconto immediato che farà passare il credito alle imprese le quali, nel frattempo, potranno cederlo alle banche o altri intermediari finanziari. Lo sconto copre l’intero costo dei lavori e si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
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I lavori che potranno godere dell’Ecobonus 110% riguardano opere di isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, materiali isolanti in rispetto ai criteri ambientali, impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda, impianti a pompa di calore e condensazione, impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici, installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Inoltre tutti i lavori che si possono far accodare ai lavori trainanti di cui abbiamo parlato.
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Ecobonus 110: chi può accedere
Il Decreto Ecobonus 110% è esteso anche alle seconde case, e, come all’articolo 119 comma 9, ad avere diritto al bonus sono:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Mentre sono esclusi:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
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Ecobonus 110: quale documentazione occorre
Dato che l’Ecobonus 110% consente di effettuare lavori a costo zero, è senza dubbio un incentivo molto utile per rimettere in moto il settore edilizio e, dato il vantaggio, la documentazione richiesta è piuttosto corposa, infatti viene aggiunta una specifica documentazione oltre alle normali pratiche. Ovviamente sono previste severe sanzioni per chi dichiara il falso.
Il requisito più importante per accedere all’Ecobonus 110% è il miglioramento della classe economica che deve essere di almeno due classi o arrivare alla classe più alta. La documentazione specifica richiesta prevede:
- In primo luogo occorre presentare l’APE, Attestato di Prestazione Energetica che viene rilasciato da un tecnico abilitato, prima e dopo l’intervento.
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Le asservazioni
Poi servono le asservazioni per la cessione del credito al fornitore:
- Asseverazione di congruità dei limiti di spesa previsti dal decreto attuativo MEF-Mise. La dichiarazione verrà trasmessa anche all’Enea e verrà svolta da un tecnico abilitato.
- Il visto di conformità che verrà rilasciato da un commercialista, un Caf o un intermediario abilitato. Nel caso di condomini potrà essere l’amministratore.
- Per il rispetto dei requisiti tecnici, che viene rilasciata da chi segue i lavori, geometra, architetto o ingegnere,
- La certificazione che attesti l’efficacia di interventi antisismici per i lavori con questa finalità.
Riassumendo occorrerà la delibera dell’assemblea condominiale, l’APE prima e dopo i lavori, asseverazione tecnica, comunicazione all’Enea, visto di conformità.
Infatti nel caso, ad esempio, in cui si volesse realizzare uno degli interventi trainanti come il cappotto termico, i documenti necessari saranno: Il documento che attesti la proprietà dell’immobile a seconda del titolo di possesso dell’immobile. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che serve per dichiarare la presa in carico dei costi dei lavori. Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con cui si dichiara che l’edificio non è adibito ad uso professionale. Documentazione di reddito nell’anno precedente. Dichiarazione sostituiva d’atto notorio ai fini del trasferimento del credito. Certificazione di inizio e fine lavori.
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Documenti di inizio lavori
Non finisce qui perché occorrono anche i documenti tecnici da presentare ad inizio lavori:
- Autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni;
- Visura catastale;
- Ape stato iniziale;
- Analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
- Relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;
- Dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
- Pratica edilizia;
- Prospetti in dwg;
- Preventivi e/o computi metrici;
- Dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
- Documentazione fotografica intervento;
- Certificazioni serramenti nuovi;
- Dati e certificati nuovi oscuranti;
- Schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa.
Per sanare verande e balconi
Documenti necessari in corso d’opera
Ai suddetti seguono i documenti dei progressi dopo almeno il 30% dei lavori:
- Comunicazione inizio lavori;
- Preventivi e/o computi metrici;
- Fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
- Documentazione fotografica e Sal;
- Asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
- Scheda descrittiva dell’intervento;
- Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
Documenti di fine lavori
E naturalmente i documenti di fine lavori:
- Preventivi e/o computi metrici;
- Dichiarazione di fine lavori;
- Ape stato finale;
- Fatture e computi metrici quantità realizzate;
- Documentazione fotografica a fine lavori;
- Asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20;
- SCA – segnalazione certificata di agibilità;
- Scheda descrittiva dell’intervento;
- Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
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